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[1]Per gli ufficiali superiori di Stato Maggiore che il Ministero ritenesse di dover destinare ad incarichi devoluti ad ufficiali delle armi navali saranno considerati come periodi di imbarco, agli effetti dell'avanzamento, quelli compiuti in tali incarichi.
[2]Il periodo di imbarco in comando navale dovra' pero' essere in ogni caso totalmente compiuto.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929
