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[1]La legge 6 marzo 1898, n. 59, e tutte le disposizioni riguardanti l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in contrasto con quelle di cui alla presente legge sono abrogate.
[2]Sono anche abrogati i decreti Luogotenenziali legislativi in data 12 aprile 1917, n. 571 e 9 dicembre 1917, n. 2017, nonche' il R. decreto-legge 3 maggio 1925, n. 849, riguardanti le promozioni eccezionali a scelta.
[3]Per l'avanzamento dei sottufficiali e militari del Corpo Reale equipaggi marittimi rimangono in vigore le relative disposizioni di cui al testo unico delle leggi approvato con R. decreto 21 agosto 1925, n. 1525, con le successive aggiunte e varianti.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a San Rossore, addi' 8 luglio 1926.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Mussolini - Volpi - Ciano.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929
