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A decorrere dall'anno 1965, gli avanzi di esercizio del Fondo per l'adeguamnento delle pensioni sono utilizzati per la rivalutazione automatica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. La rivalutazione ha luogo tutte le volte che, a chiusura dell'esercizio finanziario, risulti un avanzo annuale di gestione, al netto delle riserve, la cui misura superi il 5 per cento dell'importo delle rate di pensione pagate nell'anno dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, aumentate dell'importo delle corrispondenti rate a carico del Fondo sociale e dell'imporlo delle rate di pensione base. La rivalutazione si attua maggiorando il coefficiente di adeguamento e la misura dei trattamenti minimi secondo il rapporto che risulta dividendo l'ammontare dell'avanzo indicato nel comma precedente per l'ammontare complessivo delle rate di pensione indicata) nello stesso comma. La rivalutazione automatica delle pensioni comporta la corrispondente variazione delle classi di retribuzione di cui alle tabelle A e B n. 1, allegate alla presente legge. Negli anni in cui l'avanzo di gestione non raggiunga la percentuale di cui al secondo comma, una una percentuale non inferiore all'1 per cento, si fara' luogo alla erogazione una tantum, a favore dei pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, di una somma corrispondente all'avanzo predetto. L'erogazione sara' effettuata in coincidenza con il pagamento della 13ª mensilita'. Le variazioni di cui al terzo ed al quarto comma hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo all'esercizio in cui risulta verificata la condizione indicata nel secondo comma. A tali variazioni si provvede con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 marzo 1968, n. 238

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La L. 18 marzo 1968, n. 238 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera h)) che "Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e' delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, anche con decreti separati aventi forza di legge, norme intese a stabilire che, con decorrenza 1 maggio 1968: [...] sono abrogati gli articoli 10 e 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nonche' le disposizioni contrarie od incompatibili con quelle della presente legge".

Testo in vigore dal 28 marzo 1968 al 1 maggio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-21;903~art10 · fonte su Normattiva