Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1968 al 1 maggio 1968. Leggi il testo vigente →

Gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie, di cui al precedente articolo 1, hanno diritto alla pensione a qualunque eta', purche' possano far valere 35 anni di effettiva contribuzione.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 marzo 1968, n. 238

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La L. 18 marzo 1968, n. 238 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera h)) che "Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e' delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, anche con decreti separati aventi forza di legge, norme intese a stabilire che, con decorrenza 1 maggio 1968: [...] sono abrogati gli articoli 10 e 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nonche' le disposizioni contrarie od incompatibili con quelle della presente legge".

Testo in vigore dal 28 marzo 1968 al 1 maggio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-21;903~art13 · fonte su Normattiva