Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1968 al 1 maggio 1968. Leggi il testo vigente →
Gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie, di cui al precedente articolo 1, hanno diritto alla pensione a qualunque eta', purche' possano far valere 35 anni di effettiva contribuzione.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 marzo 1968, n. 238
1La L. 18 marzo 1968, n. 238 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera h)) che "Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e' delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, anche con decreti separati aventi forza di legge, norme intese a stabilire che, con decorrenza 1 maggio 1968: [...] sono abrogati gli articoli 10 e 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nonche' le disposizioni contrarie od incompatibili con quelle della presente legge".
Testo in vigore dal 28 marzo 1968 al 1 maggio 1968
