L'articolo 96 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, e' modificato come segue: "Nel caso di condanna, per sentenza passata in giudicato, alla reclusione per un periodo superiore ad un anno, se il pensionato ha moglie o figli minorenni, il pagamento della pensione, dopo che la condanna sia divenuta definitiva e per Il rimanente periodo della pena, e' fatto a loro favore; in mancanza di moglie o figli minorenni la pensione e' pagata alle persone viventi a carico del titolare e da lui designate. In mancanza anche di tali persone il pagamento 6 fatto al titolare della pensione".

Testo vigente dal 31 luglio 1965

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1965-07-21;903~art30 · fonte su Normattiva