Riordinamento della previdenza marinara

Art. 3 — Iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti

A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, i marittimi per i quali, durante i periodi di navigazione, ricorra l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara a norma dell'articolo 4 della presente legge, fatta eccezione per il personale di cui ai successivi articoli 23 e 35, sono assoggettati anche all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni e integrazioni nonche' secondo le norme della presente legge.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art3 · fonte su Normattiva