Azioni positive per l'imprenditoria femminile

Art. 10 — Comitato per l'imprenditoria femminile

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Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il Comitato per l'imprenditoria femminile composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, o da loro delegati; da una rappresentante degli istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministri di cui al comma 1. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla presente legge; promuove altresi' lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditorialita' femminile. Per le finalita' di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 3.

Testo in vigore dal 7 marzo 1992 al 15 giugno 2006

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urn:nir:stato:legge:1992-02-25;215~art10 · fonte su Normattiva