Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 109/1993

    Illegittimità dichiarata
    26 marzo 1993

    L'istituzione, presso il Ministero dell'industria, del Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, non è lesiva dell'autonomia delle regioni e delle province autonome, atteso che la materia delle "azioni positive" a favore dell'imprenditoria femminile sfugge alle competenze ad esse attribuite da disposizioni costituzionali o statutarie. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalità dell'art. 3, L. 25 febbraio 1992 n. 215, sollevate dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18, 20, 21 e 29; 9, nn. 3, 7 e 8; 15 e 16, d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 81 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-25;215~art3 · fonte su Normattiva