Art. 3 — Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile
Articolo abrogato dal d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Abrogato dal 15 giugno 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Abrogato dal 15 giugno 2006
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'istituzione, presso il Ministero dell'industria, del Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, non è lesiva dell'autonomia delle regioni e delle province autonome, atteso che la materia delle "azioni positive" a favore dell'imprenditoria femminile sfugge alle competenze ad esse attribuite da disposizioni costituzionali o statutarie. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalità dell'art. 3, L. 25 febbraio 1992 n. 215, sollevate dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18, 20, 21 e 29; 9, nn. 3, 7 e 8; 15 e 16, d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670).
Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 81 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1992
urn:nir:stato:legge:1992-02-25;215~art3 · fonte su Normattiva