Azioni positive per l'imprenditoria femminile

Art. 10 — Comitato per l'imprenditoria femminile

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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198)). Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 3.

Testo in vigore dal 15 giugno 2006 al 4 agosto 2007

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urn:nir:stato:legge:1992-02-25;215~art10 · fonte su Normattiva