Azioni positive per l'imprenditoria femminile

Art. 3 — Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile

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E' istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, di seguito denominato "Fondo", con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La dotazione finanziaria del Fondo e' stabilita in lire trenta miliardi per il triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui.

Testo in vigore dal 7 marzo 1992 al 15 giugno 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 109/1993

    Illegittimità dichiarata
    26 marzo 1993

    L'istituzione, presso il Ministero dell'industria, del Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, non è lesiva dell'autonomia delle regioni e delle province autonome, atteso che la materia delle "azioni positive" a favore dell'imprenditoria femminile sfugge alle competenze ad esse attribuite da disposizioni costituzionali o statutarie. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalità dell'art. 3, L. 25 febbraio 1992 n. 215, sollevate dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18, 20, 21 e 29; 9, nn. 3, 7 e 8; 15 e 16, d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 81 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-25;215~art3 · fonte su Normattiva