Art. 3 — Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile
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E' istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, di seguito denominato "Fondo", con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La dotazione finanziaria del Fondo e' stabilita in lire trenta miliardi per il triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui.
Testo in vigore dal 7 marzo 1992 al 15 giugno 2006
