Art. 4 — Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per l'acquisizione di servizi reali
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A valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 3, ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), ((...)), possono essere concessi:
- a)contributi in conto capitale ((...)) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attivita' commerciali e turistiche o di attivita' nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonche' per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
- b)contributi ((...)) sostenute per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttivita', all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonche' per lo sviluppo di sistemi di qualita'. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 2000, N. 314)). A valere sulle disponibilita' di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per le attivita' ivi previste.
Testo in vigore dal 17 novembre 2000 al 15 giugno 2006
