Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dello articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' stabilito per l'anno finanziario 1965 come appresso: sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti. n. 30 guardiamarina.................. " 80
Testo vigente dal 27 febbraio 1965
