[1]Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' stabilito per l'anno finanziario 1966 come appresso:
[2]sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti........ N. 50 guardiamarina......................... N. 80
Testo vigente dal 26 aprile 1966
