[1]Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' stabilito, per l'anno finanziario 1971, come appresso:
[2]sottotenenti di vascello e' gradi corrispondenti........ n. 28 guardiamarina......................... n. 52
Testo vigente dal 30 aprile 1971
