[1]Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' stabilito per l'anno finanziario 1967 come appresso:
[2]sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti...... N. 50 guardiamarina....................... N. 110
Testo vigente dal 29 aprile 1967
