Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1966-67 e 1967-68, restano stabilite per l'anno finanziario 1967, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Testo vigente dal 29 aprile 1967
