Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1966-67 e 1967-68, restano stabilite per l'anno finanziario 1967, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Testo vigente dal 29 aprile 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-04-29;230~art119 · fonte su Normattiva