[1]Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e' stabilito, per l'anno finanziario 1970, come appresso:

[2]Esercito........................... n. 830 Arma dei carabinieri...................... n. 70 Marina............................ n. 550 Aeronautica......................... n. 1.790

Testo vigente dal 31 dicembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;986~art93 · fonte su Normattiva