[1]Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, come appresso:
[2]Esercito (compresi i carabinieri)............ n. 100; Marina.......................... n. 24; Aeronautica........................ n. 70.
Testo vigente dal 29 aprile 1978
