[1]Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, come appresso:

[2]Esercito (compresi i carabinieri)............ n. 100; Marina.......................... n. 24; Aeronautica........................ n. 70.

Testo vigente dal 29 aprile 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-04-27;143~art153 · fonte su Normattiva