[1]Le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, e dell'articolo 241 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 - alle momentanee deficienze di cassa degli enti, istituti e stabilimenti militari rispetto alle anticipazioni di fondi e alle speciali esigenze previste dall'articolo 247 del citato regolamento di amministrazione, nonche' per provvedere a fondo scorta per le navi, per i corpi, per gli enti e per i distaccamenti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1978, come segue:
[2]Esercito.................... L. 9.150.000.000; Marina.................... L. 12.500.000.000; Aeronautica.................. L. 6.650.000.000; Arma dei carabinieri.............. L. 4.700.000.000.
[3]Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attivita' relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonche' alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unita' militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalita' giuridica, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 - secondo e quarto comma - della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ancorche' le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.
Testo vigente dal 29 aprile 1978
