[1]Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, come appresso:

[2]Esercito (compresi i carabinieri).............. n. 100; Aeronautica.......................... n. 70.

Testo vigente dal 30 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-03-28;88~art146 · fonte su Normattiva