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Le quote variabili del fondo per il finanziamento de programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite, per l'anno finanziario 1980, in lire 212.419.315.000 ed in lire 514.784.850.000, rispettivamente, ai sensi della lettera b) e della lettera c) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356. La quota di cui al predetto articolo 2, lettera b), ha natura di acconto: al relativo conguaglio si provvede dopo l'acquisizione dei dati che appariranno sulla Relazione generale sulla situazione economica del paese per l'anno 1979. La quota di cui al predetto articolo 2, lettera c), corrisponde agli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1980, dalle leggi 28 marzo 1968, n. 437; 9 maggio 1975, n. 153; 5 agosto 1975, n. 412; 10 maggio 1976, n. 261; 10 maggio 1976, n. 352; 1 luglio 1977, n. 403, art. 2. Il limite massimo dei pagamenti che possono effettuarsi nell'anno finanziario 1980, in conto competenza e in conto residui, sulle somme iscritte al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dei precedenti commi, nonche' sulle altre somme considerate nella dotazione del capitolo medesimo, resta complessivamente determinato, escluse le somme di cui al successivo comma, in lire 1.426.173.580.000. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al predetto capitolo n. 7081 del menzionato stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Testo in vigore dal 30 aprile 1980 al 20 ottobre 1980
