Art. 26 — Conferma della validità, per l'anno finanziario 1982, di norme già comprese nella legge 23 aprile 1981, n. 164, di approvazione del bilancio 1981
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Per l'anno finanziario 1982, restano confermate le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 43, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 62, 64, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 78, 83, 84, 89, 90, 97, 100, 101, 102, 103, 106 e 109 della legge 23 aprile 1981, n. 164. Nei casi in cui i predetti articoli facciano riferimento ad elenchi annessi al bilancio di previsione dell'anno finanziario 1981, tale riferimento resta attribuito ai corrispondenti elenchi annessi al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982.
Testo in vigore dal 30 aprile 1982 al 22 dicembre 2008
