Art. 20 — Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1988 al 26 novembre 1989. Leggi il testo vigente →
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1989, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19) Alle spese di cui al capitolo n. 2547 dello stato di previsione del Ministero della sanita', si applicano, per l'anno finanziario 1989, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1988 al 26 novembre 1989
