Art. 18 — Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)
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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17). Ai fini dell'attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio dallo stato di previsione del Ministero della difesa allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile, nonche' a ripartire fra i capitolo interessati, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile gli stanziamenti iscritti per competenza e cassa al capitolo 2250 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1992.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1991 al 13 novembre 1992
