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Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi e' attuato mediante piani di profilassi. In questi saranno stabiliti i casi in cui sono obbligatori l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti. Ai proprietari degli animali abbattuti sara' corrisposta una indennita' pari all'80 per cento della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale da macello, e in ogni caso non superiore a lire 60.000 a capo. Ai proprietari con una proprieta' non superiore a dieci capi di bestiame bovino sara' corrisposta una indennita' pari al 100 per 100 della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale da macello. L'indennita' non e' concessa per gli animali importati dall'estero quando l'infezione sia stata diagnosticata entro trenta giorni da quello dell'importazione. L'indennita' di cui ai commi precedenti non e' corrisposta se l'animale abbattuto non e' sostituito entro sessanta giorni da altro animale bovino sano. I criteri per la corresponsione dell'indennita' saranno stabiliti con decreti del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste. I piani di profilassi sono approvati con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, previo parere di un'apposita Commissione presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita' e composta: di un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad ispettore generale; dell'ispettore generale capo dei servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; di due funzionari della carriera direttiva del Ministero della sanita' - rispettivamente dei ruoli amministrativi e veterinari - con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata; di un rappresentante dell'Unione nazionale delle Province d'Italia, di un rappresentante dell'Associazione nazionale di un rappresentante dell'Associazione italiana allevatori; di due rappresentanti dei coltivatori diretti, di due rappresentanti dei mezzadri, di un rappresentante degli agricoltori, di due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, tutti scelti dal Ministro per la sanita' su terne presentate dalle associazioni piu' rappresentazione delle singole categorie. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da da un funzionario della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Testo in vigore dal 31 luglio 1964 al 27 febbraio 1968

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  34. 23 marzo 1990 — 5 settembre 1991per un anno
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  36. 28 aprile 1989 — 25 luglio 1989per 3 mesi
  37. 6 luglio 1988 — 28 aprile 1989per 10 mesi
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  44. 31 luglio 1964 — 27 febbraio 1968testo originarioper 4 anni

urn:nir:stato:legge:1964-06-09;615~art2 · fonte su Normattiva