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Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi bovina, ovina e caprina e' attuato mediante piani nazionali di profilassi e di risanamento. In questi saranno stabiliti le misure per la protezione degli allevamenti indenni ed i casi in cui sono obbligatori i trattamenti immunizzanti, l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti. In tali provvedimenti potra', inoltre, essere previsto l'obbligo della denuncia di cui all'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e dell'applicazione di norme di polizia veterinaria per i casi di tubercolosi bovina non clinicamente manifesta, accertata con la prova allergica o con idonee prove di laboratorio, e per i casi di brucellosi bovina evidenziata con idonee prove di laboratorio anche in assenza delle manifestazioni di cui al primo comma dell'articolo 105 del regolamento di polizia veterinaria. I contravventori alle misure obbligatorie stabilite nei piani di profilassi e di risanamento sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Ai proprietari dei bovini abbattuti sara' corrisposta una indennita' nella misura e secondo i criteri e le modalita' che verranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, previo parere della commissione di cui al successivo ottavo comma. Tale indennita', pur restando variabile in rapporto alla entita' del danno subito dai proprietari di bovini abbattuti perche' affetti da tubercolosi o da brucellosi, non dovra' essere in ogni caso superiore a L. 240.000 a capo. Per favorire il completamento delle operazioni di risanamento degli allevamenti non ancora risanati da tubercolosi, brucellosi e leucosi ai proprietari di bestiame bovino che non hanno diritto alla maggiorazione di cui al sesto comma o che vi abbiano rinunciato, nonche' ai proprietari di ovini e caprini, spettano le seguenti maggiorazioni:

  • 1)del 20 per cento quando i capi infetti da abbattere, in relazione ai capi detenuti in azienda, sono compresi fra il 20 e il 29 per cento;
  • 2)del 30 per cento quando sono fra il 30 e il 49 per cento;
  • 3)del 40 per cento quando sono oltre il 49 per cento. Le maggiorazioni sono concesse a condizione che tutti i capi infetti siano abbattuti ed interamente sostituiti entro il termine massimo di ventiquattro mesi con altri capi sani dello stesso allevamento o provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi o da leucosi o indenni o ufficialmente indenni da brucellosi. Nei casi di abbattimento in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti tale indennita' potra' essere corrisposta fino alla misura massima di L. 440.000 a capo. Ai proprietari di una quantita' di bestiame bovino non superiore ai dieci capi, al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennita' di abbattimento e' aumentata del 50 per cento. Ai proprietari degli ovini e caprini infetti abbattuti sara' corrisposta una indennita' pari a L. 40.000 a capo. I piani di profilassi e di risanamento nazionali sono approvati con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere di una commissione presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita' e' composta: da un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad ispettore generale; dall'ispettore generale capo dei Servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; da due funzionari della carriera direttiva del Ministero della sanita', rispettivamente, amministrativa e dei veterinari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata; da un rappresentante dell'Unione nazionale delle province d'Italia; da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia; da un rappresentante dell'Associazione italiana degli allevatori; da due rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri; da un rappresentante degli agricoltori; da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, tutti scelti dal Ministro per la sanita' su terne presentate dalle associazioni piu' rappresentative delle singole categorie. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanita'. La commissione e' nominata con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste. Per la validita' delle sedute della commissione e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Gli interventi su questo articolo(25)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 30 novembre 1985

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con decorrenza dal 1 gennaio 1985

Il Decreto 30 novembre 1985 (in G.U. 09/05/1986, n. 106), nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perche' affetti da tubercolosi o da brucellosi stabilita per l'anno 1983 in L. 264.000 per capo, confermata per l'anno 1984, viene riconfermata con decorrenza 1° gennaio 1985". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti perche' affetti da brucellosi e' stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1985, in L. 58.100 per capo".

Decreto 30 luglio 1986

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con decorrenza dal 1 gennaio 1986

Il Decreto 30 luglio 1986 (in G.U. 01/10/1986, n. 228), nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33, ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche da corrispondersi ai proprietari di bovini e bufalini abbattuti perche' affetti da tubercolosi o da brucellosi e' stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1986, in L. 370.000 a capo"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1986, in L. 678.000 per capo"; - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche, da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti perche' affetti da brucellosi e' stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1986 in L. 61.000 per capo".

Decreto 10 gennaio 1989

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con decorrenza dal 1 gennaio 1987

Il Decreto 10 gennaio 1989 (in G.U. 27/04/1989, n. 97) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti nel corso dell'anno 1987 perche' affetti da tubercolosi o da brucellosi e' stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1987 in L. 381.000 a capo". - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento da corrispondere per bovini e bufalini, quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1987, per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1987, in L. 698.000 a capo". - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti nel corso dell'anno 1987 perche' affetti da brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1987, in L. 64.000 per capo."

Decreto 30 maggio 1989

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con decorrenza dal 1 gennaio 1988

Il Decreto 30 maggio 1989 (in G.U. 24/07/1989, n. 171) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modifiche, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti nel corso dell'anno 1988 perche' affetti da tubercolosi o da brucellosi e' stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1988 in L. 427.000 a capo"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1988, per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1988, in L. 782.000 a capo"; - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti nel corso dell'anno 1988 perche' affetti da brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1988, in L. 67.000 per capo".

Decreto 15 gennaio 1990

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con decorrenza dal 1 gennaio 1989

Il Decreto 15 gennaio 1990 (in G.U. 22/03/1990, n. 68) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti nel corso dell'anno 1989 perche' affetti da brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1989, in L. 68.000 per capo".

Decreto 22 dicembre 1990

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con decorrenza dal 1 gennaio 1989

Il Decreto 22 dicembre 1990 (in G.U. 04/09/1991, n. 207) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti perche' affetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1989 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1989 in L. 68.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1990". Il Decreto 22 dicembre 1990 (in G.U. 04/09/1991, n. 207) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che ""La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perche' affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1989 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1989 in L. 465.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1990"; - (con l'art. 1, comma 2) "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1989 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1989, in L. 852.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1990"; - (con l'art. 1, comma 3) "La misura di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".

Decreto 16 febbraio 1993

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con decorrenza dal 1 gennaio 1991

Il Decreto 16 febbraio 1993 (in G.U. 30/09/1993, n. 230) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' affetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1991 in L. 81.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 1992 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1992"; - (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti nel corso del 1992 perche' affetti da brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1992 in L. 90.000". Il Decreto 16 febbraio 1993 (in G.U. 30/09/1993, n. 230) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perche' affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1991 in L. 488.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 1992 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1992"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1991 in L. 895. 000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 1992 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1992"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".

Decreto 4 giugno 1993

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con decorrenza dal 1 gennaio 1993

Il Decreto 4 giugno 1993 (in G.U. 11/11/1993, n. 265) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' affetti da brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1993 in L. 89.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1993"; - (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' affetti da brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1993 in L. 99.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1993". Il Decreto 4 giugno 1993 (in G.U. 11/11/1993, n. 265) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perche' affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1993 in L. 517.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1993"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1993 in L. 949.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1993"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".

Decreto 6 giugno 1994

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con decorrenza dal 1 gennaio 1994

Il Decreto 6 giugno 1994 (in G.U. 25/10/1994, n. 250) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' affetti da brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1994 in L. 99.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1994"; - (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' affetti da brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1994 in L. 104.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1994". Il Decreto 6 giugno 1994 (in G.U. 25/10/1994, n. 250) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perche' affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1994 in L. 574.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1994"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1994 in L. 1.053.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1994"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".

Decreto 6 febbraio 1996

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con decorrenza dal 1 gennaio 1995

Il Decreto 6 febbraio 1996 (in G.U. 06/06/1996, n. 131) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' affetti da brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 114.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1995"; - (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' affetti da brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 120.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1995". Il Decreto 6 febbraio 1996 (in G.U. 06/06/1996, n. 131) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 631.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1995"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 1.158.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1995"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento previsto dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti di tubercolosi e brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 603.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1995; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento previsto dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 1.106.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1995"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".

Decreto 20 aprile 1996

16

con decorrenza dal 1 gennaio 1996

Il Decreto 20 aprile 1996 (in G.U. 20/09/1996, n. 221) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha disposto: (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' affetti di brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 125.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1996"; - (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini, iscritti ai libri genealogici, abbattuti perche' affetti da brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 133.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1996"; - (con l'art. 2, comma 3) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' affetti di brucellosi stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 120.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1996 per gli animali non iscritti ai libri genealogici abbattuti nel corso dell'anno 1996". Il Decreto 20 aprile 1996 (in G.U. 20/09/1996, n. 221) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' affetti da tubercolosi, da brucellosi, da leucosi enzootica dei bovini, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 663.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1996"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 1.216.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1996"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti di tubercolosi e brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 627.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1996"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 1.150.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1996"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".

Decreto 9 dicembre 1996

17

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 9 dicembre 1996 (in G.U. 11/04/1997, n. 84) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti di brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1997 in L. 135.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1997"; - (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini, iscritti ai libri genealogici, abbattuti perche' infetti di brucellosi, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 133.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1997 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1997"; - (con l'art. 2, comma 3) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti di brucellosi stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 120.000 a capo, confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1996, rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1997 per gli animali non iscritti ai libri genealogici abbattuti nel corso dell'anno 1997". Il Decreto 9 dicembre 1996 (in G.U. 11/04/1997, n. 84) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti di tubercolosi, di brucellosi e di leucosi enzootica dei bovini, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 663.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1997 per gli animali iscritti e non iscritti ai libri genealogici abbattuti nel corso dell'anno 1997"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 1.216.000 a capo rinane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1997 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1997"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti di tubercolosi e brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1997 in L. 671.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1997"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1997 in L. 1.230.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1997"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".

Decreto 22 gennaio 1998

18

con decorrenza dal 1 gennaio 1998

Il Decreto 22 gennaio 1998 (in G.U. 17/06/1998, n. 139) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti di brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1998 in L. 141.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1998"; - (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini, iscritti ai libri genealogici, abbattuti perche' infetti di brucellosi, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996, in L. 133.000 a capo, rimane confermata con decorrenza 1 gennaio 1998 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1998"; - (con l'art. 2, comma 3) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti di brucellosi stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 120.000 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1998 per gli animali non iscritti ai libri genealogici abbattuti nel corso dell'anno 1998". Il Decreto 22 gennaio 1998 (in G.U. 17/06/1998, n. 139) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti di tubercolosi, di brucellosi e di leucosi enzootica dei bovini, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 663.000 a capo, confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1997, rimane confermata con decorrenza 1 gennaio 1998 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1998"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 1.216.000 a capo, confermata per l'anno 1997, rimane confermata con decorrenza 1 gennaio 1998 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1998"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1997 in L. 671.000 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1998 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1998"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1997 in L. 1.230.000 a capo, rimane confermata con decorrenza 1 gennaio 1998 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1998"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".

Decreto 22 aprile 1999

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 aprile 1999 (in G.U. 13/07/1999, n. 162) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti di brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1999 in L. 145.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1999"; - (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini, iscritti ai libri genealogici, abbattuti perche' infetti di brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1999 in L. 146.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1999"; - (con l'art. 2, comma 3) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti di brucellosi e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1999 in L. 132.000 a capo per gli animali non iscritti ai libri genealogici abbattuti nel corso dell'anno 1999". Il Decreto 22 aprile 1999 (in G.U. 13/07/1999, n. 162) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti di tubercolosi, di brucellosi e di leucosi enzootica dei bovini, confermata in L. 663.000 a capo, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, rimane confermata con decorrenza 1 gennaio 1999 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1999"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, confermata in L. 1.216.000 a capo, con decorrenza 1 gennaio 1998 rimane confermata con decorrenza 1 gennaio 1999 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1999"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi, confermata in L. 671.000 a capo, con decorrenza dal 1 gennaio 1998 rimane confermata con decorrenza 1 gennaio 1999 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1999"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, confermata in L. 1.230.000 a capo, con decorrenza dal 1 gennaio 1998 rimane confermata con decorrenza 1 gennaio 1999 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1999"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".

Decreto 23 febbraio 2000

20

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 23 febbraio 2000 (in G.U. 31/05/2000, n. 125) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti di brucellosi, stabilita a decorrere dal 1o gennaio 1999 in L. 145.000 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1o gennaio 2000 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2000; - (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti di brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1o gennaio 2000 in L. 155.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2000". Il Decreto 23 febbraio 2000 (in G.U. 31/05/2000, n. 125) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti di tubercolosi, di brucellosi e di leucosi enzootica dei bovini, gia' confermata in L. 663.000 a capo, con decorrenza 1o gennaio 1999, rimane confermata con decorrenza 1o gennaio 2000 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2000"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, confermata in L. 1.216.000 a capo, con decorrenza 1o gennaio 1999 rimane confermata con decorrenza 1o gennaio 2000 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2000"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi, e' stabilita in L. 679.000 a capo, con decorrenza dal 1o gennaio 2000 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2000"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita in L. 1.245.000 a capo, con decorrenza dal 1o gennaio 2000 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2000"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".

Decreto 1 marzo 2001

21

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 1 marzo 2001 (in G.U. 18/05/2001, n. 114) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti di brucellosi, stabilita a decorrere dal 1o gennaio 1999 in L. 145.000 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1o gennaio 2001 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2001"; - (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti di brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1o gennaio 2001 in L. 175.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2001". Il Decreto 1 marzo 2001 (in G.U. 18/05/2001, n. 114) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti di tubercolosi, di brucellosi e di leucosi enzootica dei bovini, gia' confermata in L. 663.000 a capo, con decorrenza 1o gennaio 1999, rimane confermata con decorrenza 1o gennaio 2001 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2001"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, confermata in L. 1.216.000 a capo, con decorrenza 1o gennaio 1999, rimane confermata con decorrenza 1o gennaio 2001 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2001"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi, e' stabilita in L. 693.000 a capo, con decorrenza dal 1o gennaio 2001 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2001"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita in L. 1.270.000 a capo, con decorrenza dal 1o gennaio 2001 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2001"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".

Decreto 28 giugno 2002

22

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 28 giugno 2002 (in G.U. 20/09/2002, n. 221) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1999 in Euro 74,89 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2002; - (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 2001 in Euro 90,38 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2002". Il Decreto 28 giugno 2002 (in G.U. 20/09/2002, n. 221) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in Euro 345,15 con decorrenza 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2002"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in Euro 633,03 con decorrenza 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2002"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, e' stabilita in Euro 366,85 a capo, con decorrenza dal 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2002"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita in Euro 672,30 a capo, con decorrenza dal 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2002"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".

Decreto 19 giugno 2003

23

con decorrenza dal 1 gennaio 2002

Il Decreto 19 giugno 2003 (in G.U. 26/09/2003, n. 224) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2002 in Euro 74,89 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2003 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2003"; - (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2002 in Euro 90,38 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2003 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2003". Il Decreto 19 giugno 2003 (in G.U. 26/09/2003, n. 224) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in Euro 351,19 con decorrenza 1° gennaio 2003 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2003"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in Euro 644,11 con decorrenza 1° gennaio 2003 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2003"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2002 in Euro 366,85 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2003 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2003"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2002 in Euro 672,30 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2003 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2003"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".

Decreto 6 ottobre 2004

24

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 6 ottobre 2004 (in G.U. 10/12/2004, n. 289) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2003 in Euro 74,89 a capo, viene aumentata a 77,21 con decorrenza dal 1° gennaio 2004 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2004; - (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1°³ gennaio 2003 in Euro 90,38 a capo, viene aumentata a 92,03 con decorrenza dal 1° gennaio 2004 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2004". Il Decreto 6 ottobre 2004 (in G.U. 10/12/2004, n. 289) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in Euro 358,56 con decorrenza 1° gennaio 2004 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2004"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in Euro 657,11 con decorrenza 1° gennaio 2004 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2004"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2003 in Euro 366,85 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2004 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2004"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2003 in Euro 672,30 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2004 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2004"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".

Decreto 6 ottobre 2004

25

Il Decreto 6 ottobre 2004 (in G.U. 10/12/2004, n. 289) come modificato dal comunicato di rettifica (in G.U. 21/12/2004, n. 298) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in Euro 657,63 con decorrenza 1° gennaio 2004 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2004".

Decreto 3 marzo 2006

26

con decorrenza dal 1 gennaio 2004

Il Decreto 3 marzo 2006 (in G.U. 05/04/2006, n. 80) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2004 in Euro 77,21 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2005; - (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2004 in Euro 92,03 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2005". Il Decreto 3 marzo 2006 (in G.U. 05/04/2006, n. 80) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in Euro 366,71 con decorrenza 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2005"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in Euro 672,57 con decorrenza 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2005"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2004 in Euro 366,85 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2005"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2004 in Euro 672,30 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2005"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".

Decreto 10 ottobre 2006

27

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 10 ottobre 2006 (in G.U. 13/12/2006, n. 289) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2005 in Euro 77,21 a capo, viene aumentata a euro 77,78 con decorrenza dal 1° gennaio 2006 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2006; - (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2005 in Euro 92,03 a capo, viene aumentata a euro 92,21 con decorrenza dal 1° gennaio 2006 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2006". Il Decreto 10 ottobre 2006 (in G.U. 13/12/2006, n. 289) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in Euro 376,79 con decorrenza 1° gennaio 2006 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2006"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in Euro 691,06 con decorrenza 1° gennaio 2006 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2006"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2005 in Euro 366,85 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2006 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2006"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2005 in Euro 672,30 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2006 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2006"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".

Decreto 27 dicembre 2007

28

con decorrenza dal 10 gennaio 2006

Il Decreto 27 dicembre 2007 (in G.U. 07/03/2008, n. 57) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 10 gennaio 2006 in Euro 77,78 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 10 gennaio 2007 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2007"; - (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 10 gennaio 2006 in Euro 92,21 a capo, viene aumentata a Euro 102,31 con decorrenza dal 1° gennaio 2007 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2007". Il Decreto 27 dicembre 2007 (in G.U. 07/03/2008, n. 57) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in Euro 394,38 con decorrenza 1° gennaio 2007 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2007"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in Euro 723,33 con decorrenza 1° gennaio 2007 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2007"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2006 in Euro 366,85 a capo, viene aumentata a Euro 412,89 con decorrenza dal 1° gennaio 2007 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2007"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 10 gennaio 2006 in Euro 672,30 a capo, viene aumentata a Euro 756,67 con decorrenza dal 1° gennaio 2007 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2007"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".

Decreto 4 dicembre 2008

29

con decorrenza dal 1 gennaio 2007

Il Decreto 4 dicembre 2008 (in G.U. 02/02/2009, n. 29) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2007 in euro 77,78 a capo, viene aumentata a euro 112,61 per i capi iscritti ai libri genealogici ed a euro 82,84 per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008"; - (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2007 in euro 102,31 a capo rimane confermata a euro 102,31 per i capi non iscritti ai libri genealogici ed e' stabilita in euro 142,93 per i capi iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008". Il Decreto 4 dicembre 2008 (in G.U. 02/02/2009, n. 29) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in euro 416,90 con decorrenza 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in euro 764,63 con decorrenza 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2008"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2007 in euro 412,89 capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2007 in euro 756,67 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".

Decreto 18 settembre 2009

30

con decorrenza dal 1 gennaio 2008

Il Decreto 18 settembre 2009 (in G.U. 12/11/2009, n. 264) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2008 in € 112,61 a capo, per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 82,84 a capo, per i capi non iscritti, rimane confermata in € 112,61 a capo, per i capi iscritti ai libri genealogici, mentre e' stabilita in € 84,57 a capo, per i capi non iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2009"; - (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2008 in € 142,93 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 102,31 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, e' stabilita in € 145,87 a capo, per i capi iscritti ai libri genealogici, ed e' stabilita in € 106,22 a capo, per i capi non iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2009". Il Decreto 18 settembre 2009 (in G.U. 12/11/2009, n. 264) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in € 428,66 con decorrenza 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2009"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in € 786,19 con decorrenza 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2009"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, e' stabilita in € 431,47 con decorrenza 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2009"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita in € 790,72 con decorrenza 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2009"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".

Testo in vigore dal 13 novembre 2009 al 2 marzo 2011

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  3. 23 marzo 2021 — 29 ottobre 2021per 7 mesi
  4. 8 aprile 2020 — 23 marzo 2021per 12 mesi
  5. 1 gennaio 2019 — 8 aprile 2020per un anno
  6. 9 febbraio 2018 — 1 gennaio 2019per 11 mesi
  7. 22 novembre 2016 — 9 febbraio 2018per un anno
  8. 30 settembre 2015 — 22 novembre 2016per un anno
  9. 23 dicembre 2014 — 30 settembre 2015per 9 mesi
  10. 1 gennaio 2014 — 23 dicembre 2014per 12 mesi
  11. 23 settembre 2012 — 1 gennaio 2014per un anno
  12. 13 gennaio 2012 — 23 settembre 2012per 8 mesi
  13. 2 marzo 2011 — 13 gennaio 2012per 11 mesi
  14. 13 novembre 2009 — 2 marzo 2011per un anno
  15. 3 febbraio 2009 — 13 novembre 2009per 9 mesi
  16. 8 marzo 2008 — 3 febbraio 2009per 11 mesi
  17. 14 dicembre 2006 — 8 marzo 2008per un anno
  18. 6 aprile 2006 — 14 dicembre 2006per 8 mesi
  19. 21 dicembre 2004 — 6 aprile 2006per un anno
  20. 11 dicembre 2004 — 21 dicembre 2004per 10 giorni
  21. 27 settembre 2003 — 11 dicembre 2004per un anno
  22. 21 settembre 2002 — 27 settembre 2003per un anno
  23. 19 maggio 2001 — 21 settembre 2002per un anno
  24. 1 giugno 2000 — 19 maggio 2001per 12 mesi
  25. 14 luglio 1999 — 1 giugno 2000per 11 mesi
  26. 18 giugno 1998 — 14 luglio 1999per un anno
  27. 12 aprile 1997 — 18 giugno 1998per un anno
  28. 21 settembre 1996 — 12 aprile 1997per 7 mesi
  29. 7 giugno 1996 — 21 settembre 1996per 4 mesi
  30. 26 ottobre 1994 — 7 giugno 1996per un anno
  31. 12 novembre 1993 — 26 ottobre 1994per 12 mesi
  32. 1 ottobre 1993 — 12 novembre 1993per un mese
  33. 5 settembre 1991 — 1 ottobre 1993per 2 anni
  34. 23 marzo 1990 — 5 settembre 1991per un anno
  35. 25 luglio 1989 — 23 marzo 1990per 8 mesi
  36. 28 aprile 1989 — 25 luglio 1989per 3 mesi
  37. 6 luglio 1988 — 28 aprile 1989per 10 mesi
  38. 16 ottobre 1986 — 6 luglio 1988per un anno
  39. 24 maggio 1986 — 16 ottobre 1986per 5 mesi
  40. 1 luglio 1981 — 24 maggio 1986per 5 anni
  41. 7 maggio 1976 — 1 luglio 1981per 5 anni
  42. 31 marzo 1972 — 7 maggio 1976per 4 anni
  43. 27 febbraio 1968 — 31 marzo 1972per 4 anni
  44. 31 luglio 1964 — 27 febbraio 1968testo originarioper 4 anni

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