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Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi bovina, ovina e caprina e' attuato mediante piani nazionali di profilassi e di risanamento. In questi saranno stabiliti le misure per la protezione degli allevamenti indenni ed i casi in cui sono obbligatori i trattamenti immunizzanti, l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti. In tali provvedimenti potra', inoltre, essere previsto l'obbligo della denuncia di cui all'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e dell'applicazione di norme di polizia veterinaria per i casi di tubercolosi bovina non clinicamente manifesta, accertata con la prova allergica o con idonee prove di laboratorio, e per i casi di brucellosi bovina evidenziata con idonee prove di laboratorio anche in assenza delle manifestazioni di cui al primo comma dell'articolo 105 del regolamento di polizia veterinaria. I contravventori alle misure obbligatorie stabilite nei piani di profilassi e di risanamento sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Ai proprietari dei bovini abbattuti sara' corrisposta una indennita' nella misura e secondo i criteri e le modalita' che verranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, previo parere della commissione di cui al successivo ottavo comma. Tale indennita', pur restando variabile in rapporto alla entita' del danno subito dai proprietari di bovini abbattuti perche' affetti da tubercolosi o da brucellosi, non dovra' essere in ogni caso superiore a L. 240.000 a capo. Per favorire il completamento delle operazioni di risanamento degli allevamenti non ancora risanati da tubercolosi, brucellosi e leucosi ai proprietari di bestiame bovino che non hanno diritto alla maggiorazione di cui al sesto comma o che vi abbiano rinunciato, nonche' ai proprietari di ovini e caprini, spettano le seguenti maggiorazioni:

  • 1)del 20 per cento quando i capi infetti da abbattere, in relazione ai capi detenuti in azienda, sono compresi fra il 20 e il 29 per cento;
  • 2)del 30 per cento quando sono fra il 30 e il 49 per cento;
  • 3)del 40 per cento quando sono oltre il 49 per cento. Le maggiorazioni sono concesse a condizione che tutti i capi infetti siano abbattuti ed interamente sostituiti entro il termine massimo di ventiquattro mesi con altri capi sani dello stesso allevamento o provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi o da leucosi o indenni o ufficialmente indenni da brucellosi. Nei casi di abbattimento in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti tale indennita' potra' essere corrisposta fino alla misura massima di L. 440.000 a capo. Ai proprietari di una quantita' di bestiame bovino non superiore ai dieci capi, al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennita' di abbattimento e' aumentata del 50 per cento. Ai proprietari degli ovini e caprini infetti abbattuti sara' corrisposta una indennita' pari a L. 40.000 a capo. I piani di profilassi e di risanamento nazionali sono approvati con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere di una commissione presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita' e' composta: da un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad ispettore generale; dall'ispettore generale capo dei Servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; da due funzionari della carriera direttiva del Ministero della sanita', rispettivamente, amministrativa e dei veterinari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata; da un rappresentante dell'Unione nazionale delle province d'Italia; da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia; da un rappresentante dell'Associazione italiana degli allevatori; da due rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri; da un rappresentante degli agricoltori; da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, tutti scelti dal Ministro per la sanita' su terne presentate dalle associazioni piu' rappresentative delle singole categorie. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanita'. La commissione e' nominata con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste. Per la validita' delle sedute della commissione e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. 5 6 8 9
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 30 novembre 1985

5

con decorrenza dal 1 gennaio 1985

Il Decreto 30 novembre 1985 (in G.U. 09/05/1986, n. 106), nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 che a sua volta modifica l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perche' affetti da tubercolosi o da brucellosi stabilita per l'anno 1983 in L. 264.000 per capo, confermata per l'anno 1984, viene riconfermata con decorrenza 1° gennaio 1985". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti perche' affetti da brucellosi e' stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1985, in L. 58.100 per capo".

Decreto 30 luglio 1986

6

con decorrenza dal 1 gennaio 1986

Il Decreto 30 luglio 1986 (in G.U. 01/10/1986, n. 228), nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33, ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche da corrispondersi ai proprietari di bovini e bufalini abbattuti perche' affetti da tubercolosi o da brucellosi e' stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1986, in L. 370.000 a capo"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1986, in L. 678.000 per capo"; - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche, da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti perche' affetti da brucellosi e' stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1986 in L. 61.000 per capo".

Decreto 10 gennaio 1989

8

con decorrenza dal 1 gennaio 1987

Il Decreto 10 gennaio 1989 (in G.U. 27/04/1989, n. 97) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti nel corso dell'anno 1987 perche' affetti da tubercolosi o da brucellosi e' stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1987 in L. 381.000 a capo". - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento da corrispondere per bovini e bufalini, quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1987, per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1987, in L. 698.000 a capo". - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti nel corso dell'anno 1987 perche' affetti da brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1987, in L. 64.000 per capo."

Decreto 30 maggio 1989

9

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

Il Decreto 30 maggio 1989 (in G.U. 24/07/1989, n. 171) nel modificare l'art. 2 della L. 23 gennaio 1968, n. 33 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modifiche, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti nel corso dell'anno 1988 perche' affetti da tubercolosi o da brucellosi e' stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1988 in L. 427.000 a capo"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1988, per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1988, in L. 782.000 a capo"; - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti nel corso dell'anno 1988 perche' affetti da brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1› gennaio 1988, in L. 67.000 per capo".

Testo in vigore dal 25 luglio 1989 al 23 marzo 1990

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  10. 1 gennaio 2014 — 23 dicembre 2014per 12 mesi
  11. 23 settembre 2012 — 1 gennaio 2014per un anno
  12. 13 gennaio 2012 — 23 settembre 2012per 8 mesi
  13. 2 marzo 2011 — 13 gennaio 2012per 11 mesi
  14. 13 novembre 2009 — 2 marzo 2011per un anno
  15. 3 febbraio 2009 — 13 novembre 2009per 9 mesi
  16. 8 marzo 2008 — 3 febbraio 2009per 11 mesi
  17. 14 dicembre 2006 — 8 marzo 2008per un anno
  18. 6 aprile 2006 — 14 dicembre 2006per 8 mesi
  19. 21 dicembre 2004 — 6 aprile 2006per un anno
  20. 11 dicembre 2004 — 21 dicembre 2004per 10 giorni
  21. 27 settembre 2003 — 11 dicembre 2004per un anno
  22. 21 settembre 2002 — 27 settembre 2003per un anno
  23. 19 maggio 2001 — 21 settembre 2002per un anno
  24. 1 giugno 2000 — 19 maggio 2001per 12 mesi
  25. 14 luglio 1999 — 1 giugno 2000per 11 mesi
  26. 18 giugno 1998 — 14 luglio 1999per un anno
  27. 12 aprile 1997 — 18 giugno 1998per un anno
  28. 21 settembre 1996 — 12 aprile 1997per 7 mesi
  29. 7 giugno 1996 — 21 settembre 1996per 4 mesi
  30. 26 ottobre 1994 — 7 giugno 1996per un anno
  31. 12 novembre 1993 — 26 ottobre 1994per 12 mesi
  32. 1 ottobre 1993 — 12 novembre 1993per un mese
  33. 5 settembre 1991 — 1 ottobre 1993per 2 anni
  34. 23 marzo 1990 — 5 settembre 1991per un anno
  35. 25 luglio 1989 — 23 marzo 1990per 8 mesi
  36. 28 aprile 1989 — 25 luglio 1989per 3 mesi
  37. 6 luglio 1988 — 28 aprile 1989per 10 mesi
  38. 16 ottobre 1986 — 6 luglio 1988per un anno
  39. 24 maggio 1986 — 16 ottobre 1986per 5 mesi
  40. 1 luglio 1981 — 24 maggio 1986per 5 anni
  41. 7 maggio 1976 — 1 luglio 1981per 5 anni
  42. 31 marzo 1972 — 7 maggio 1976per 4 anni
  43. 27 febbraio 1968 — 31 marzo 1972per 4 anni
  44. 31 luglio 1964 — 27 febbraio 1968testo originarioper 4 anni

urn:nir:stato:legge:1964-06-09;615~art2 · fonte su Normattiva