Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285

Art. 1 — Modifiche all'articolo 1 della legge n. 285 del 2000

All'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, secondo periodo, le parole: "costituito, in data 27 dicembre 1999, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalla citta' di Torino" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1-bis";
  • b)al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della regione Piemonte, d'intesa con gli enti locali interessati ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono individuati altresi' i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi e, ove occorra, sono dettate disposizioni per la destinazione finale delle medesime. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno sull'elenco delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento dei lavori. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di cui all'articolo 2, svolge l'attivita' di monitoraggio sui tempi di realizzazione delle opere connesse e ne riferisce al Comitato di regia di cui al comma 1-bis";
  • c)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Ai fini dell'attuazione della presente legge e' costituito presso la regione Piemonte un Comitato di regia dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006" composto dal presidente della regione Piemonte, dal sindaco di Torino, dal presidente della provincia di Torino, dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), o da soggetti da ciascuno di essi formalmente delegati, le cui spese di funzionamento sono a carico dell'Agenzia di cui all'articolo 2 e per le quali si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 2. Il Comitato di regia e' presieduto dal presidente della regione Piemonte. Partecipa alle riunioni del Comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle riunioni del Comitato di regia possono essere di volta in volta invitati il presidente del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ed il direttore dell'Agenzia o loro delegati e tutti i soggetti pubblici e privati interessati dall'attuazione della presente legge. Il presidente del Comitato di regia convoca e presiede le riunioni. La convocazione deve avvenire anche in caso di richiesta di almeno uno dei componenti aventi diritto di voto. Per la validita' delle riunioni del Comitato di regia e' necessaria la presenza di almeno due componenti aventi diritto di voto. Le determinazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente del Comitato di regia. Il Comitato di regia indirizza e coordina le attivita' inerenti le finalita' della presente legge, assumendo le opportune determinazioni per l'attuazione degli interventi, fatte salve le competenze proprie degli enti istituzionali e territoriali, del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e dell'Agenzia. Il Comitato di regia verifica i tempi ed i modi di attuazione, acquisendo la documentazione necessaria allo scopo";
  • d)al comma 2, le parole: "organizzatore dei Giochi olimpici" sono sostituite dalle parole: "di regia", e dopo le parole: "sono apportate" sono inserite le seguenti: ", sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici,";
  • e)al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, tramite appositi strumenti informatici, provvede alla pubblicita' di tutti gli atti formalmente presentati a corredo della conferenza di servizi e dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale previsti dall'articolo 9".

Testo vigente dal 29 marzo 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-26;48~art1 · fonte su Normattiva