Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285

Art. 5 — Modifiche all'articolo 5 della legge n. 285 del 2000

All'articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il comitato direttivo e' composto dal direttore generale, nominato a norma dell'articolo 6, dai due vicedirettori generali, nominati a norma dell'articolo 6-bis, nonche' da nove membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del presidente della regione Piemonte, del presidente della provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni interessati dalle opere di cui all'articolo 1 o sedi di gara. Il comitato direttivo e' regolarmente costituito quando sono nominati almeno sette componenti. Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del direttore generale";
  • b)al comma 3, secondo periodo, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sette".

Testo vigente dal 29 marzo 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-26;48~art5 · fonte su Normattiva