Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. 196 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Sono esenti dalle tasse di registro stabilite dalle vigenti leggi, le permute di fondi rustici, che abbiano per iscopo l'arrotondamento della proprieta' fondiaria dell'una o dell'altra parta contraente, sempreche' la parte da permutarsi a tal fine non superi il valore di lire cinquemila.

tolto: Ove i terreni da permutarsi sieno di valore disuguale, le tasse predette si applicano soltanto alla differenza.

tolto: La prova, che la permuta ha per iscopo l'arrotondamento della proprieta' fondiaria, puo' essere data o mediante le mappe catastali o merce' una dichiarazione della presidenza del Comizio agrario della provincia, in cui si trovano i beni, o anche con attestati delle autorita' amministrative locali.

tolto: Rimane pero' riservata all'Amministrazione finanziaria la facolta' di far constatare il fatto dell'arrotondamento con ispezioni e con perizie e di addossare le spese alle parti contraenti, quando risulti che lo scopo era diverso. Nel qual caso dovranno applicarsi le norme della legge ordinaria.

tolto: I titoli, le dichiarazioni e gli attestati intesi a dare la prova, che si ebbe per iscopo arrotondamento della proprieta' fondiaria, saranno esenti da tassa di bollo.

tolto: Rimangono in vigore le particolari disposizioni delle leggi vigenti nelle diverse provincie del Regno, in quanto piu' favorevoli della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art10 · fonte del testo