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[1]Sono esenti dalle tasse di registro stabilite dalle vigenti leggi, le permute di fondi rustici, che abbiano per iscopo l'arrotondamento della proprieta' fondiaria dell'una o dell'altra parta contraente, sempreche' la parte da permutarsi a tal fine non superi il valore di lire cinquemila.

[2]Ove i terreni da permutarsi sieno di valore disuguale, le tasse predette si applicano soltanto alla differenza.

[3]La prova, che la permuta ha per iscopo l'arrotondamento della proprieta' fondiaria, puo' essere data o mediante le mappe catastali o merce' una dichiarazione della presidenza del Comizio agrario della provincia, in cui si trovano i beni, o anche con attestati delle autorita' amministrative locali.

[4]Rimane pero' riservata all'Amministrazione finanziaria la facolta' di far constatare il fatto dell'arrotondamento con ispezioni e con perizie e di addossare le spese alle parti contraenti, quando risulti che lo scopo era diverso. Nel qual caso dovranno applicarsi le norme della legge ordinaria.

[5]I titoli, le dichiarazioni e gli attestati intesi a dare la prova, che si ebbe per iscopo arrotondamento della proprieta' fondiaria, saranno esenti da tassa di bollo.

[6]Rimangono in vigore le particolari disposizioni delle leggi vigenti nelle diverse provincie del Regno, in quanto piu' favorevoli della presente legge.

Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art10 · fonte del testo