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[1]La parte contro la quale e' domandata la stima dovra', entro dieci giorni dalla ricevuta intimazione, notificare alla parte istante la propria adesione al valore da questa reclamato. Trascorso inutilmente questo termine, si procedera' alla stima, che sara' ordinata entro quindici giorni da quello della richiesta, che ne sara' fatta al presidente del tribunale.
[2]Le spese del giudizio di stima sommariamente tassate dal presidente del tribunale, saranno a carico dell'erario o del contribuente, secondo che il valore accertato non eccedera' o superera' rispettivamente il sesto e l'ottavo di cui all'articolo precedente e all'art.24 del tasto unico delle leggi di registro approvato con Regio decreto 20 maggio 1897, n. 217.
[3]Il calcolo dell'insufficenza sara' fatto confrontando il valore stabilito nella perizia giudiziale e quello dichiarato nell'atto o nella denunzia, aumentato soltanto delle offerte presentate nei dieci giorni dalla notifica della domanda di stima.
[4]Le ordinanze di tassazione delle spese sono opponibili nel termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione. L' Amministrazione puo' in ogni caso pagare ai periti le loro competenze, salvo rivalsa, con le stesse norme della riscossione delle tasse.
[5]La tassa di registro dovuta sul maggior valore accertato nel giudizio di stima e' garantita dal privilegio indicato nell'articolo 89 del testo unico delle leggi di registro 20 maggio 1897, n. 217.
[6]Sono abrogati gli articoli 14 a 19 della legge 23 gennaio 1902, numero 25, allegato C.
Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
