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[1]La traslazione delle rendite nominative del debito pubblico ed il loro tramutamento al portatore, quando dipendano da morte od assenza del titolare, non possono in verun caso aver luogo se prima non e' esibita l'attestazione, da rilasciarsi gratuitamente dall'Ufficio del registro, che e' stata pagata la relativa tassa di successione.

[2]Lo stesso divieto e' applicabile pei titoli nominativi emessi da societa', comuni, provincie ed altri enti.

[3]I contravventori saranno responsabili in solido per le tasse e sopratasse dovute sui titoli trasferiti o tramutati.

Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 17 settembre 1923

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urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art21 · fonte del testo