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[1]La traslazione delle rendite nominative del debito pubblico ed il loro tramutamento al portatore, quando dipendano da morte od assenza del titolare, non possono in verun caso aver luogo se prima non e' esibita l'attestazione, da rilasciarsi gratuitamente dall'Ufficio del registro, che e' stata pagata la relativa tassa di successione.

[2]Lo stesso divieto e' applicabile pei titoli nominativi emessi da societa', comuni, provincie ed altri enti.

[3]I contravventori saranno responsabili in solido per le tasse e sopratasse dovute sui titoli trasferiti o tramutati. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

9

Il Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 1914 ha dispsoto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni [...] dell'art. 21 della legge 23 aprile 1911 n. 509, concernenti gli obblighi degli eredi e legatari nell'esercizio di azioni avanti la autorita' giudiziaria od amministrativa, gli obblighi delle stesse autorita', dei detentori di titoli e valori appartenenti alle successioni, degli istituti di credito, societa', enti e ditte, non si applicano per le successioni apertesi a datare dal 9 luglio 1923, quando riguardano esclusivamente i rapporti di famiglia esentati da tassa di successione con l'articolo 1 del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 1802".

Testo in vigore dal 17 settembre 1923 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 settembre 1923

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1911 al 17 settembre 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 1914 ha dispsoto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni [...] dell'art. 21 della legge 23 aprile 1911 n. 509, concernenti gli obblighi degli eredi e legatari nell'esercizio di azioni avanti la autorita' giudiziaria od amministrativa, gli obblighi delle stesse autorita', dei detentori di titoli e valori appartenenti alle successioni, degli istituti di credito, societa', enti e ditte, non si applicano per le successioni apertesi a datare dal 9 luglio 1923, quando riguardano esclusivamente i rapporti di famiglia esentati da tassa di successione con l'articolo 1 del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 1802".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art21 · fonte del testo