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[1]Col decorso di cinque anni si prescrive l'azione per accertare le contravvenzioni alle leggi riguardanti le tasse sulle concessioni governative, sugli atti e provvedimenti amministrativi, e per riscuotere le tasse e pene pecuniarie relative ed i diritti di segreteria.

[2]Col decorso di due anni dal giorno dell'effettuato pagamento delle tasse, pene pecuniarie e diritti suaccennati, si prescrivono tanto la azione della finanza per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme indebitamente pagate.

Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 29 aprile 1917

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art32 · fonte del testo