Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1917 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Col decorso di cinque anni si prescrive l'azione per accertare le contravvenzioni alle leggi riguardanti le tasse sulle concessioni governative, sugli atti e provvedimenti amministrativi, e per riscuotere le tasse e pene pecuniarie relative ed i diritti di segreteria.

[2]Col decorso di due anni dal giorno dell'effettuato pagamento delle tasse, pene pecuniarie e diritti suaccennati, si prescrivono tanto la azione della finanza per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme indebitamente pagate. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 1 aprile 1917, n. 558

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Il Decreto Luogotenenziale 1 aprile 1917, n. 558 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 3) che "Sono prorogati fino a un anno dopo la pubblicazione dalla pace, tanto per l'azione dei contribuenti diretta a conseguire il rimborso di tasse indebitamente pagate, quanto per la riscossione da parte dello Stato delle tasse dovute e non pagate o delle differenze dovute su quelle pagate in meno, i termini di prescrizione stabiliti dalle seguenti disposizioni di legge: [...] 3. Articolo 32 della legge 23 aprile 1911, n. 509, che modifica alcune leggi riguardanti le tasse sugli affari".

Testo in vigore dal 29 aprile 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 1917

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1911 al 29 aprile 1917.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 1 aprile 1917, n. 558

    Il Decreto Luogotenenziale 1 aprile 1917, n. 558 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 3) che "Sono prorogati fino a un anno dopo la pubblicazione dalla pace, tanto per l'azione dei contribuenti diretta a conseguire il rimborso di tasse indebitamente pagate, quanto per la riscossione da parte dello Stato delle tasse dovute e non pagate o delle differenze dovute su quelle pagate in meno, i termini di prescrizione stabiliti dalle seguenti disposizioni di legge: [...] 3. Articolo 32 della legge 23 aprile 1911, n. 509, che modifica alcune leggi riguardanti le tasse sugli affari".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art32 · fonte del testo