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[1]Col decorso di cinque anni si prescrive l'azione per accertare le contravvenzioni alle leggi riguardanti le tasse sulle concessioni governative, sugli atti e provvedimenti amministrativi, e per riscuotere le tasse e pene pecuniarie relative ed i diritti di segreteria.
[2]Col decorso di due anni dal giorno dell'effettuato pagamento delle tasse, pene pecuniarie e diritti suaccennati, si prescrivono tanto la azione della finanza per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme indebitamente pagate. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 1 aprile 1917, n. 558
6Il Decreto Luogotenenziale 1 aprile 1917, n. 558 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 3) che "Sono prorogati fino a un anno dopo la pubblicazione dalla pace, tanto per l'azione dei contribuenti diretta a conseguire il rimborso di tasse indebitamente pagate, quanto per la riscossione da parte dello Stato delle tasse dovute e non pagate o delle differenze dovute su quelle pagate in meno, i termini di prescrizione stabiliti dalle seguenti disposizioni di legge: [...] 3. Articolo 32 della legge 23 aprile 1911, n. 509, che modifica alcune leggi riguardanti le tasse sugli affari".
Testo in vigore dal 29 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
