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[1]I progetti delle opere di cui all'art. 37 della legge 25 giugno 1906, n. 255, sono studiati dagli uffici del Genio civile in base a programma tracciato dalla Commissione compartimentale per la sistemazione dei torrenti.
[2]I progetti esecutivi sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici sul parere dell'ispettore compartimentale quando l'importo delle opere non supera le L. 200,000 e del Consiglio superiore dei lavori pubblici se eccede detto limite.
[3]Per l'esame di tali progetti nei riguardi forestali sono aggregati al Consiglio superiore dei lavori pubblici due ispettori superiori forestali in servizio attivo.
Testo in vigore dal 3 agosto 1907 al 18 agosto 1911
