Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I progetti delle opere di cui all'art. 37 della legge 25 giugno 1906, n. 255, sono studiati dagli uffici del Genio civile in base a programma tracciato dalla Commissione compartimentale per la sistemazione dei torrenti.
[2]I progetti esecutivi sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici sul parere dell'ispettore compartimentale quando l'importo delle opere non supera le L. 200,000 e del Consiglio superiore dei lavori pubblici se eccede detto limite.
[3]((COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 3 SETTEMBRE 1906, N. 522, COME MODIFICATO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 774)).
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
