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[1]L'esecuzione delle opere pubbliche in Calabria puo' essere affidata, quando l'importo a base d'appalto non superi le L. 200,000, anche per trattativa privata, a Societa' cooperative di produzione e lavoro.
[2]Ai Consorzi che gia' siano o fossero regolarmente costituiti fra Societa' di produzione e lavoro, puo' essere affidata anche per trattativa privata l'esecuzione delle opere suddette, purche' l'importo a baso d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole Societa' costituenti il Consorzio, secondo le norme vigenti.
[3]Potra' pure essere consentito che la cauzione sia formata mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata, da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato.
[4]Le concessioni contemplate nel presente articolo saranno fatte, quando a giudizio insindacabile dell'amministrazione appaltante, le Societa' od i Consorzi presentino sufficienti garanzie di idoneita', stabilita' e solvibilita' per la regolare esecuzione delle opere da appaltarsi.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Racconigi, addi' 19 luglio 1907.
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Gianturco. Carcano.
[9]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 3 agosto 1907 al 25 luglio 1909
