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[1]L'esecuzione delle opere pubbliche in Calabria puo' essere affidata, quando l'importo a base d'appalto non superi le L. 200,000, anche per trattativa privata, a Societa' cooperative di produzione e lavoro.
[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1909, N. 422)).
[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1909, N. 422)).
[4]((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1909, N. 422)).
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Racconigi, addi' 19 luglio 1907.
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Gianturco. Carcano.
[9]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 25 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
