Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009. 159 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Alla prima parte dell'art. 13 della legge e' sostituita la seguente:
tolto: «In caso di mancato pagamento di una somma che rappresenti la meta' di un'annualita' dovuta, sulla semplice richiesta della Societa' costruttrice, il contratto si riterra' risoluto di diritto e la casa, senza pagamento di tasse, ritornera' in possesso della Societa' che potra' rivenderla ad altri secondo le norme della presente legge».
tolto: Alla seconda parte dello stesso art. 13, e' sostituita la seguente:
tolto: «Qualora il prezzo di stima o la somma ottenuta dalla rivendita sia superiore al prezzo della prima vendita al socio espropriato, dopo di aver trattenuto quanto ancora questo socio deve alla Societa' e restituita la somma delle annualita' gia' da esso pagate con i relativi interessi, dedotta la somma coi relativi interessi che egli avrebbe dovuto pagare come pigione della casa dal giorno in cui ne entro' in possesso a quello della risoluzione del contratto, l'avanzo eventuale e' ripartito fra la Societa' e il debitore espropriato».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-01-02;5~art11 · fonte del testo