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[1]Dopo il terzo capoverso dell'art. 18 della legge, sono aggiunti i seguenti:

[2]«Per la costruzione degli alloggi per le classi meno agiate e degli alberghi popolari che i Comuni faranno entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, essi possono ottenere prestiti dalla Cassa dei depositi e prestiti alla ragione d'interesse normale. Al pagamento delle quote annue d'interesse pei prestiti predetti concorrera' lo stato in ragione non superiore ad un sesto della spesa relativa, mediante stanziamento all'uopo iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

[3]«Per ottenere questi prestiti i Comuni devono dimostrare di non poterne sostenere l'intero onere, con le norme che saranno stabilite dal regolamento.

[4]«Lo stanziamento non dovra' eccedere lire 50,000 all'anno».

[5]In fine allo stesso art. 18 e' aggiunto il seguente capoverso:

[6]«Qualora un Comune il quale si e' assunto il servizio delle case popolari, sia nella forma di servizio pubblico a' sensi della prima parte del presente Art., sia in economia a' sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1903, n. 103, abbia fondato o voglia fondare nel medesimo Comune un Istituto autonomo per le case popolari, puo' conferire al detto Istituto autonomo tutto o parte del capitale gia' assegnato al servizio diretto delle case popolari. La deliberazione deve essere presa nelle condizioni previste dal precedente capoverso del presente articolo».

Testo in vigore dal 11 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-01-02;5~art12 · fonte del testo