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[1]Sono aggiunti gli articoli seguenti:

[2]«Art. 22 bis. - sulle annualita' che siano state assegnate agl'Istituti autonomi per le case popolari dai Comuni o da enti pubblici sottoposti alla vigilanza dello stato, per la costituzione del capitale di esercizio degl'Istituti stessi, questi potranno fare operazioni di credito con la Cassa dei depositi e prestiti per conseguire l'anticipazione delle somme ad essi assegnate, a condizione che i relativi prestiti siano assunti e garantiti dai Comuni a termini delle leggi che disciplinano la Cassa dei depositi e prestiti, salvo ai Comuni stessi il diritto di rivalsa verso gli altri enti che hanno concesso le annualita'.

[3]«I prestiti non potranno avere durata maggiore di cinquant'anni.

[4]«Al pagamento degli interessi sui prestiti medesimi concorrera' lo Stato in ragione di un sesto della spesa annua, mediante assegnazioni da iscriversi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro il limite indicato nell'art. 12.

[5]«Art. 22 ter. - Gl'Istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati ad emettere obbligazioni nel limite indicato dall'art. 171 del codice di commercio, con le modalita' che saranno stabilite nel regolamento.

[6]«Le obbligazioni possono essere da 50 e da 100 lire; e gl'Istituti pagheranno a titolo di tassa di bollo centesimi cinque per ogni obbligazione da 50 lire e centesimi dieci per ogni obbligazione da lire 100.

[7]«La tassa di negoziazione e' ridotta al quarto in conformita' dell'art. 6 della legge 31 maggio 1903, n. 254».

Testo in vigore dal 11 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1908-01-02;5~art16 · fonte del testo