Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Al capo IX «Disposizioni finali» e sugli articoli 27 e 28 della legge sono sostituiti: il capo IX «Disposizioni generali» e gli articoli seguenti:

[2]«Art. 27. - Presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio e' istituita una Commissione centrale per le case popolari o economiche, composta di nove membri, oltre il segretario. Ne fanno parte due rappresentanti del Ministero di agricoltura, industria e commercio, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno e delle finanze, ed un rappresentante della Cassa dei depositi e prestiti. Ne fanno inoltre parte un rappresentante del Consiglio superiore del lavoro e un rappresentante del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, designati da ciascuno nel proprio seno. Gli altri due componenti della Commissione sono designati dagli Istituti autonomi per le case popolari, con le norme stabilite dal regolamento.

[3]«Il presidente della Commissione e' nominato fra i suoi componenti dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

[4]«Alla Commissione saranno sottoposti tutti i regolamenti da emanarsi per la esecuzione della presente legge, nonche' tutte le questioni che con l'applicazione della presente legge hanno speciale attinenza, escluse pero' quelle concernenti l'applicazione della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e successive per l'imposta sui fabbricati in quanto non sia derogata dalla presente, ed esclusa ogni ingerenza nella concessione dei prestiti.

[5]«Essa si mettera' in rapporti coi Comitati locali per le case popolari od economiche e ogni anno presentera' al ministro d'agricoltura, industria e commercio una relazione sulla esecuzione della legge, sulla legislazione straniera e sui risultati di essa in materia di abitazioni operaie e a buon mercato.

[6]«Con decreto Reale saranno stabilite le norme per la costituzione e il funzionamento della Commissione centrale».

[7]«Art. 28. - In ogni Comune in cui si costruiscono case popolari, sara' costituito a cura del sindaco un Comitato locale per le case popolari o economiche.

[8]«Costituito il Comitato locale, il sindaco ne dara' partecipazione al prefetto della Provincia, indicando i singoli membri che lo compongono e da chi eletti, altresi' chi e' stato eletto presidente. «Il prefetto ne dara' Comunicazione al ministro d'agricoltura, industria e commercio, il quale, sentita la Commissione centrale provvedera' all'annunzio da dare nella Gazzetta ufficiale del Regno, e da questo annunzio la corrispondenza del Comitato locale con le autorita' e coi privati, sottoscritta dal presidente o vice presidente, godra' della franchigia postale.

[9]«Le carte e gli atti relativi al Comitato locale per le case popolari sono custodite nell'archivio comunale, ed il Comune dara' al Comitato l'uso di un locale per le sue adunanze.

[10]«Le norme per la costituzione e per il funzionamento dei comitati locali saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della legge».

[11]«Art. 29.- I Comitati locali hanno il compito d'incoraggiare la costituzione di Societa' per case popolari, le costruzioni di case sane e a buon mercato, sia da parte di privati che di Societa', per la locazione o la vendita a persone poco agiate, di promuovere l'igiene delle case.

[12]«In particolare spetta al Comitato locale per le case popolari, di accertare se le case popolari o economiche rispondono alle condizioni di legge, salvo quanto riguarda il valore locativo delle case, rilasciando un apposito certificato da presentare alle agenzie delle imposte dirette.

[13]Dove non esiste il Comitato locale il certificato e' rilasciato dal sindaco.

[14]«Qualora l'agente delle imposte ritenga che non sussistano le condizioni richieste per fruire delle agevolazioni fiscali, Comunichera' all'interessato questa sua decisione motivata, contro la quale potra' presentarsi ricorso, in via amministrativa, alle Commissioni per i reclami riguardanti le imposte sui redditi di ricchezza mobile e sui fabbricati, in quanto riguarda l'accertamento del reddito o valore locativo della casa e al Ministero di agricoltura, industria e commercio per quanto si riferisce alle altre condizioni per ritenerne la casa popolare o economica».

[15]«Art. 30. - Nei Comuni nei quali esistono Istituti autonomi per case popolari o economiche ai quali i Comuni stessi abbiano delegato le facolta' ad essi conferite dall'art. 18 della legge, le Amministrazioni di detti Istituti possono compiere gli uffici attribuiti dalla presente legge ai Comitati locali».

[16]«Art. 31. - Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili anche agli enti morali ed alle Societa' cooperative costituite legalmente prima della pubblicazione della legge 31 maggio 1903, numero 254, purche' si conformino alle norme stabilite in quella e nella presente legge».

[17]«Art. 32. - Con regolamento da approvarsi e da modificarsi quando occorra, con decreto Reale promosso dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentiti la Commissione centrale di cui nell'art. 27 e il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge».

[18]«Art. 33.- E' data facolta' al Governo del Re di coordinare in testo unico le disposizioni contenute nelle leggi del 31 maggio 1903, n. 254 e del 14 luglio 1907, n. 555 e nella presente».

[19]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[20]Data a Roma, addi' 2 gennaio 1908

[21]VITTORIO EMANUELE

[22]Giolitti. F. Cocco-Ortu. Lacava. Carcano. Orlando.

[23]Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-01-02;5~art18 · fonte del testo