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[1]Alla prima parte dell'art. 3 della legge e' sostituita la seguente:

[2]«I prestiti concessi dagl'Istituti indicati nell'art. 1 alle Societa', ai soci proprietari di case e agli altri enti per le case popolari o economiche, devono essere garantiti da prima ipoteca sulle case da questi possedute o vendute».

[3]In fine dell'art. 3 sono aggiunti i seguenti capoversi:

[4]«Le Amministrazioni pubbliche dipendenti dallo stato hanno facolta' di ritenere sugli stipendi dei propri impiegati acquirenti o inquilini di case costruite da Societa' cooperative o da Istituti autonomi, le quote di prezzo convenute o le rate di affitto, quando le Societa' o gli Istituti predetti ne facciano espressa domanda. Quando le Societa' o gl'Istituti abbiano delegato all'istituto mutuante la parte delle ritenute che le Amministrazioni pubbliche dipendenti dallo Stato sono autorizzate a fare sugli stipendi, a tale delegazione non puo' prevalere altra cessione e non sono ammessi pignoramenti o sequestri sulle ritenute stesse.

[5]«Le inscrizioni ipotecarie prese dall'istituto mutuante saranno valide, non ostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno dieci giorni avanti la pubblicazione della sentenza, qualunque sia il giorno al quale la sentenza stessa retrotragga la cessazione dei pagamenti.

[6]«Una prima anticipazione del mutuo, anche in conto corrente garantito da ipoteca, e non maggiore del decimo del mutuo definitivo, potra' essere fatta alla firma del contratto. Le anticipazioni successive non potranno essere fatte se non a misura che l'edificio progredira', in modo che ogni quota del mutuo sia garantita dal terreno e dalle opere costruite nella misura prevista dall'art. 1°.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-01-02;5~art4 · fonte del testo