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[1]All'art. 8 della legge e' sostituito il seguente:

[2]«Ai mutui fatti a tenore e per i fini di questa legge dalle Casse di risparmio e dai Monti di pieta' e Societa' cooperative per le case popolari o economiche e per la costruzione di case rurali sono estese le disposizioni dell'art. 61 della legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, testo unico, 24 agosto 1877, n. 4021.

[3]«Le disposizioni del citato art. 61 sono estese anche ai mutui fatti alle Societa' cooperative ed agli Istituti autonomi per le case popolari o economiche dagli altri Enti morali e Societa' indicati nel precedente art. 1, entro venti anni dall'attuazione della presente legge ed in conformita' della medesima.

[4]«Saranno inoltre esenti dalla imposta di ricchezza mobile, durante il suaccennato periodo di un ventennio, gli utili di gestione che vengono corrisposti ai soli assegnatari di aree o di case a sgravio del prezzo di acquisto o delle pigioni dalle Societa' cooperative ed Istituti autonomi per le case popolari o economiche».

Testo in vigore dal 11 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1908-01-02;5~art8 · fonte del testo