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[1]Agli articoli 9 e 10 della legge e' sostituito il seguente:

[2]«Qualora, per la trasformazione o ingrandimento, la casa perda il carattere di popolare o economica e acquisti un valore superiore al massimo legale, le concessioni nei riguardi tributari cesseranno di pieno diritto dal giorno in cui siano accertate le trasformazioni o gli ingrandimenti».

Testo in vigore dal 11 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-01-02;5~art9 · fonte del testo