[1]Piena ed intera esecuzione e' data alle due convenzioni ed al protocollo finale, aventi per oggetto l'unificazione di talune regole in materia di urto fra navi, e di assistenza e salvataggio marittimi, firmati a Bruxelles addi' 23 settembre 1910 fra l'Italia ed altri Stati.

[2]---------------

[3](1) Addi' 4 giugno 1913 il R. ministro a Bruxelles deposito', a nome dell'Italia, le ratifiche dei due atti internazionali, dichiarando che le colonie Eritrea e Somalia italiana accedevano alla sola Convenzione concernente «l'assistenza e il salvataggio marittimi», con diritto di denunzia, da parte di ciascuna di esse Colonie, indipendentemente da quanto credera' di fare la metropoli per conto proprio.

Testo vigente dal 20 giugno 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-12;606~approvazione-art1 · fonte del testo