Art. 14
Ciascuna delle Alte Parti Contraenti potra', dopo la scadenza di un termine di tre anni dall'entrata in vigore nei suoi confronti della presente Convenzione, richiedere che venga convocata una Conferenza incaricata di deliberare su tutte le proposte di revisione della Convenzione. Ciascuna delle Alte Parti Contraenti che desiderasse far uso di detta facolta' ne informera' il Governo belga che provvedera' a convocare la Conferenza entro sei mesi.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
