[1]La presente Convenzione sara' sottoposta a revisioni periodiche allo scopo di apportarvi dei miglioramenti tali da perfezionare il sistema dell'Unione.

[2]A questo effetto avranno luogo successivamente delle conferenze, in uno dei paesi contraenti, fra i delegati dei detti paesi.

[3]L'amministrazione del paese nel quale sara' tenuta la conferenza preparera', col concorso dell'Ufficio internazionale, i lavori di questa conferenza.

[4]Il direttore dell'Ufficio internazionale assistera' alle sedute delle conferenze e prendera' parte alle discussioni senza voto deliberativo.

Testo vigente dal 19 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-04-06;285~convenzione-art14 · fonte del testo