Art. 14 (Convenzione)
[1]La presente Convenzione sara' sottoposta a revisioni periodiche allo scopo di apportarvi dei miglioramenti tali da perfezionare il sistema dell'Unione.
[2]A questo effetto avranno luogo successivamente delle conferenze, in uno dei paesi contraenti, fra i delegati dei detti paesi.
[3]L'amministrazione del paese nel quale sara' tenuta la conferenza preparera', col concorso dell'Ufficio internazionale, i lavori di questa conferenza.
[4]Il direttore dell'Ufficio internazionale assistera' alle sedute delle conferenze e prendera' parte alle discussioni senza voto deliberativo.
Testo vigente dal 19 aprile 1913
